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Decreto legislativo 22 gennaio 2004
Modificazioni alla disciplina degli appalti pubblici di lavori
concernenti i beni culturali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 e il titolo V della Costituzione;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999
n. 490;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997 n. 59;
VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici, ed in particolare
l'articolo 10, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera d);
VISTO il comma 3 del citato articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come sostituito
dall'articolo 1-bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2003, n. 82;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 25 luglio
2003;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 novembre 2003;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, resi nelle sedute del 17 dicembre 2003 e 14 gennaio 2004;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
SULLA PROPOSTA del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali;
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Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. In attuazione dell'articolo 9 e nel rispetto del titolo V della Costituzione, le
disposizioni del presente decreto dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici
concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e
sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di
tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al fine di assicurare
l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione
delle loro caratteristiche oggettive.
2. Le disposizioni del presente decreto, relative alle attività di cui al comma 1, si
applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici.
3. Le regioni disciplinano le attività di programmazione, di progettazione, di
affidamento, di esecuzione e di collaudo dei lavori pubblici riguardanti i beni di cui al
comma 1, ivi compresi gli interventi di valorizzazione sugli stessi, sulla base di quanto
disposto dal presente decreto legislativo.
4. Alle finalità di cui al presente decreto le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale e dalle relative
norme di attuazione.
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, resta ferma la disciplina
legislativa statale e regionale in materia di appalti di lavori pubblici.
Articolo 2
(Interventi realizzati mediante sponsorizzazione)
1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, realizzati mediante contratti di
sponsorizzazione a cura ed a spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti
comunitari in materia, non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in
materia di appalti di lavori pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei
progettisti e dei soggetti esecutori.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'amministrazione preposta alla tutela del bene
impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle
opere e alla direzione dei lavori.
Articolo 3
(Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi)
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1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e
delle biblioteche o di altri luoghi culturali o la manutenzione ed il restauro dei giardini
storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e le forniture di
materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle
aree, assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità
dell'intervento, l'amministrazione aggiudicatrice, previo provvedimento motivato del
responsabile unico del procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o
delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di
adeguamento dell'immobile risulti superiore.
2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono essere in possesso dei
requisiti di qualificazione stabiliti dal presente decreto legislativo.
3. Negli appalti di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice è obbligata a
specificare, nel bando di gara, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono
possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara.
4. Negli appalti misti, nei casi di trattativa privata eseguiti senza pubblicazione di
bando, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti
di qualificazione che devono essere garantiti.
Articolo 4
(Limiti all'affidamento congiunto ed all'affidamento unitario)
1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti
alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente a lavori
afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed
eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile unico del
procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto
previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione
stabiliti nel presente decreto legislativo.
2. E' consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del
responsabile unico del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori
indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una
collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia,
ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie
specifiche da utilizzare per gli interventi.
3. L'amministrazione, in sede di bando di gara o di invito a presentare offerta, deve
richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel
presente decreto legislativo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1,
2, e 3, necessari per l'esecuzione dell'intervento.
4. Nei casi di trattativa privata eseguiti senza pubblicazione di bando,
lìamministrazione aggiudicatrice è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di
qualificazione che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in
materia di qualificazione dal presente decreto legislativo.
3
Articolo 5
(Qualificazione)
1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti specifici requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, ad
integrazione di quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in modo da disciplinare:
a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del
possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati
all'articolo 1, commi 1 e 2;
b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificità
dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori,
ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalità
utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso
alla qualificazione delle imprese artigiane.
3. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e delle modificazioni di cui al
comma 2, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di
partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione di lavori nello
specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia
dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto
requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal
soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, è sempre necessaria
la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale
che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.
5. Le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla
data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 8, comma 11-sexies,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero nelle more
dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio.
E' tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei
requisiti individuati da detto regolamento.
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Articolo 6
(Attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie)
1. L'amministrazione aggiudicatrice, per interventi di particolare complessità o
specificità, per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, può prevedere, in sede di
progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla
puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da
realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni
mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.
2. La scheda tecnica di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta da professionisti o
restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso
da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle
superfici decorate dei beni architettonici.
3. Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'art. 1,
commi 1 e 2, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le
prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla
direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile
unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma
triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa.
4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle
amministrazioni aggiudicatrici, in possesso di adeguata professionalità in relazione
all'intervento da attuare.
5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici
sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione del direttore
dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un
soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa,
in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
6. Le amministrazioni aggiudicatici, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro
stipulate con le compagnie assicurative interessate, provvedono alle coperture
assicurative richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti
commi da 1 a 5 da parte dei propri funzionari.
7. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, il responsabile unico del
procedimento valuta, alla luce delle complessità e difficoltà progettuali e realizzative
dell'intervento, l'entità dei rischi connessi alla progettazione e alla esecuzione e, tenuto
conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota
parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori previsto
dalla normativa vigente in materia di garanzie per le attività di esecuzione e
progettazione di lavori, forniture e servizi.
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Articolo 7
(Individuazione del contraente e affidamento dei lavori)
1. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, concernenti beni mobili e superfici
decorate di beni architettonici, l'affidamento a trattativa privata è ammesso, nel rispetto
dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità, garantiti mediante
comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici con le modalità stabilite
da ogni Regione, nei seguenti casi:
a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro, mediante gara
informale, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono
in tale numero soggetti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito e
l'elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente all'Osservatorio
regionale dei lavori pubblici che provvede a curarne un'adeguata pubblicizzazione;
b) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento a
soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla stazione appaltante, che deve comunque
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e motivare
l'individuazione del contraente in relazione alle prestazioni da affidare;
c) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella
ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione
che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato
aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia
stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato
anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il
ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo all'ultimazione del lavoro
dell'appalto iniziale.
2. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, concernenti beni immobili, e per quelli
indicati all'articolo 1, comma 2, l'affidamento a trattativa privata è ammesso, nel
rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità, garantiti mediante
comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici con le modalità stabilite
da ogni regione, nei seguenti casi:
a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro, mediante gara
informale, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono
in tale numero soggetti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito e
l'elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente all'Osservatorio
regionale dei lavori pubblici che provvede a curarne un'adeguata pubblicizzazione;
b) per lavori di importo complessivo anche superiore a 500.000 euro, nel caso di
ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi
imprevedibili di natura calamitosa, qualora per motivata urgenza attestata dal
responsabile unico del procedimento si rendano incompatibili i termini imposti dalle
altre procedure di affidamento degli appalti;
c) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento a
soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla stazione appaltante, che deve comunque
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e motivare
l'individuazione del contraente in relazione alle prestazioni da affidare;
6
d) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella
ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione
che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato
aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia
stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato
anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il
ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo all'ultimazione del lavoro
dell'appalto iniziale.
3. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, i lavori in economia sono ammessi
fino all'importo di 300.000 euro per particolari tipologie individuate con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali
ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono
essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo fiduciario.
I lavori in amministrazione diretta si eseguono a mezzo del personale
dell'amministrazione aggiudicatrice.
Il cottimo fiduciario si attua tramite procedura negoziata.
4. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, è ammissibile l'affidamento a
trattativa privata al soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari non
figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente
disposto, i quali siano diventati, a seguito di circostanze imprevedibili, necessari alla
realizzazione dell'intervento complessivo, sempreché tali lavori non possano essere
separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti tecnici o economici per
l�amministrazione, oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale,
siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo di detti lavori
complementari non pu� comunque complessivamente superare il cinquanta per cento di
quello dell'appalto principale.
5. Per i lavori indicati all�articolo 1, comma 1 e 2, il ricorso alla licitazione privata
semplificata di cui all�articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, � consentito fino all�importo complessivo di 1.500.000 euro.
Articolo 8
(Progettazione)
1. L�affidamento dei lavori indicati all�articolo 1, comma 1 e 2, � disposto, di regola,
sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di
contratto.
2. L'esecuzione dei lavori pu� prescindere dall'avvenuta redazione del progetto
esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche
dell�intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, � effettuata
dall�appaltatore ed � approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera
di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione.
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3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi
archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il contratto di
appalto che prevede l�affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo
pu� comprendere oltre all� attivit� di esecuzione, quella di progettazione successiva al
livello previsto a base dell�affidamento laddove ci� venga richiesto da particolari
complessit�, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte.
4. Il responsabile unico del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di
progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il
progetto esecutivo previsto nei commi da 1,2 e 3.
Articolo 9
(Criteri di aggiudicazione)
1. I contratti di appalto dei lavori indicati all�articolo 1, comma 1 e 2, possono essere
stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell�intervento oggetto dell�appalto.
2. L�aggiudicazione degli appalti � effettuata con i seguenti criteri:
a) il criterio del prezzo pi� basso inferiore a quello posto a base di gara determinato:
1) per i contratti da stipulare a misura, mediante il ribasso sull�elenco prezzi posto a
base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
2) per i contratti da stipulare a corpo o a corpo e misura: mediante il ribasso
sull�importo dei lavori posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) il criterio dell�offerta economicamente pi� vantaggiosa.
3. L�aggiudicazione dei lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici
il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di euro pu� essere disposta secondo il
criterio di cui al comma 2, lett. b), assumendo quali elementi obbligatori di valutazione,
ancorch� non esclusivi, il prezzo, nonch� l'apprezzamento dei curricula dell�impresa
esecutrice, in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda
tecnica di cui all'articolo 6, comma 1.
4. Nei casi di cui al comma 2, resta fermo che gli elementi valutati ai fini della
partecipazione non possono essere apprezzati quali componenti dell�offerta
economicamente pi� vantaggiosa.
5. Quando l�affidamento ha ad oggetto la progettazione e l�esecuzione dell�intervento,
l�aggiudicazione avviene in ogni caso secondo il criterio dell�offerta economicamente
pi� vantaggiosa.
6. Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo pi� basso, le amministrazioni
aggiudicatrici hanno l�obbligo di verificare le offerte anomale secondo le disposizioni
vigenti.
7. Con decreto del Ministro per i beni e le attivit� culturali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all�articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le
modalit� di redazione e di presentazione dei curricula di cui al comma 3, il contenuto
degli stessi nonch� le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei
punteggi nelle ipotesi di affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente
8
pi� vantaggiosa, fermo restando che all'elemento prezzo dovr� essere comunque
attribuita una rilevanza prevalente e che di esso dovr� essere valutata l�eventuale
anomalia.
Articolo 10
(Varianti)
1. Per i lavori indicati all�articolo 1, commi 1 e 2, le varianti in corso d'opera possono
essere ammesse, oltre che nei casi previsti dalla disciplina comune degli appalti
pubblici di lavori, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto
giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
2. Non si intendono varianti in corso d�opera gli interventi disposti dal direttore dei
lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di
danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano
qualitativamente l�opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in
aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola
categoria di lavorazione, senza modificare l�importo complessivo contrattuale.
3. Per le medesime finalit� indicate al comma 2, il responsabile unico del
procedimento, cos� come individuato dalla normativa vigente in materia, pu�, altres�,
disporre varianti in aumento rispetto all�importo originario del contratto entro il limite
del dieci per cento, qualora vi sia disponibilit� finanziaria nel quadro economico tra le
somme a disposizione dell�amministrazione aggiudicatrice.
4. Sono ammesse, nel limite del sesto quinto in pi� dell�importo contrattuale, le varianti
in corso d�opera resesi necessarie, posta la natura e la specificit� dei beni sui quali si
interviene, per fatti verificatisi in corso d�opera, per rinvenimenti imprevisti o
imprevedibili nella fase progettuale, nonch� per adeguare l�impostazione progettuale
qualora ci� sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento
degli obiettivi dell�intervento.
5. In caso di proposta di varianti in corso d�opera, il responsabile unico del
procedimento pu� chiedere apposita relazione sulla stessa al collaudatore in corso
d�opera qualora lo stesso sia stato nominato.
Articolo 11
(Adeguamento del regolamento attuativo)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le vigenti
disposizioni del titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, sono modificate alla luce delle disposizioni del presente decreto, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all�articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
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Articolo 12
(Abrogazione)
1. Dall�entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni
della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni:
- articolo 8, commi 4, lettera g), ultimo periodo e 11-sexies;
- articolo 16, comma 3-bis;
- articolo 19, comma 1-quater;
- articolo 21, comma 8-bis;
- articolo 24, commi 1, lettera c), 5-bis e 7-bis;
- articolo 27, comma 2-bis.
Articolo 13
(Disposizioni finali)
1. Dall�attuazione del presente decreto non debbono derivare oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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