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Movimentazione di beni culturali mobili

È soggetta ad autorizzazione del Ministero la movimentazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, così come individuati dall’art. 10 del D. Lgs. 42/2004, nonché dei beni di proprietà privata dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 3 della L. 1089/1939 o oggetto di dichiarazione di interesse ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 42/2004.

Riferimenti normativi:

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231 - Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata superiore a novanta giorni.

D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 - Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2020)

Spostamento temporaneo - art. 21, comma 1) lett. b) del D. Lgs. 42/2004

termini del procedimento: 180 giorni

Gli spostamenti temporanei di beni culturali vengono autorizzati dalla Soprintendenza.

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata seguendo le seguenti istruzioni e deve contenere i seguenti dati:

·I dati del richiedente, proprietario o suo delegato avente titolo, comprensivi delle informazioni di contatto;

·L’individuazione del bene/dei beni oggetto dello spostamento, inclusi gli estremi dell’eventuale provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale, documentazione fotografica, misure, eventuali numeri di inventario;

·L’indicazione del luogo di attuale conservazione e del luogo di destinazione del bene;

·Il periodo indicativo nel quale è prevista la permanenza del bene nella nuova collocazione (dovrà seguire comunicazione precisa della data di effettuazione dello spostamento e della data di rientro del bene/dei beni nel luogo di abituale conservazione), incluse le motivazioni per le quali si richiede autorizzazione allo spostamento;

·Informazioni relative alle modalità di imballaggio e trasporto;

·Informazioni in merito alle condizioni ambientali e di sicurezza della sede di destinazione.

Cambio di dimora - art. 21, comma 2) del D. Lgs. 42/2004

Lo spostamento di beni culturali dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore è denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

La comunicazione deve essere inviata seguendo le seguenti istruzioni, e deve contenere i seguenti dati:

·I dati del richiedente, proprietario/possessore/detentore, comprensivi delle informazioni di contatto;

·L’individuazione del bene/dei beni oggetto dello spostamento, inclusi gli estremi dell’eventuale provvedimento di dichiarazione, documentazione fotografica, misure, eventuali numeri di inventario;

·L’indicazione del luogo di attuale conservazione e del luogo di destinazione del bene;

·Informazioni relative alle modalità di imballaggio e trasporto;

Per procedere ad effettuare lo spostamento sarà necessario attendere 30 giorni dalla ricezione della denuncia da parte della Soprintendenza, al fine di acquisire le eventuali prescrizioni per lo spostamento come previsto dalla legge.

Funzionari responsabili dell’istruttoria:

secondo le competenze territoriali per il Patrimonio storico-artistico e demoetnoantropologico e per il Patrimonio archeologico.

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