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Restauro

L’esecuzione di interventi di restauro di qualunque genere su beni culturali è subordinata all’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza in applicazione del D. Lgs. n. 42/2004, e rientra nella più ampia nozione di conservazione del patrimonio culturale, che secondo il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio si articola in tre aspetti fondamentali (art. 29 D. Lgs. 42/2004):

- la prevenzione ovvero “il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto”;

- la manutenzione ovvero “il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti”;

- il restauro ovvero “l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.”

Riferimenti normativi:

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio

D.P.C.M.    18 novembre 18 novembre 2010, n. 231 - Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata superiore a novanta giorni.

D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (entrata in vigore del provvedimento: 05/02/2020)

Restauro di beni culturali mobili

art. 21 commi 4 e 5 e art. 31 del D. Lgs. 42/2004 – termini del procedimento: 120 giorni

È soggetta ad autorizzazione del Ministero l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, così come individuati dall’art. 10 del D. Lgs. 42/2004, nonché dei beni di proprietà privata dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 3 della L. 1089/1939 o oggetto di dichiarazione di interesse ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 42/2004.

L’autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali viene rilasciata previa presentazione, da parte dell’interessato, di un progetto o di una descrizione tecnica delle attività proposte.

La richiesta di autorizzazione deve essere inviata seguendo le istruzioni presenti a questo indirizzo e deve contenere le seguenti informazioni:

  • I dati del richiedente proprietario o suo delegato avente titolo, comprensivi dei dati anagrafici e delle informazioni di contatto;

  • La descrizione del bene/dei beni oggetto di intervento, inclusi:

    • soggetto

    • autore/ ambito culturale

    • cronologia/datazione

    • collocazione (con indicazioni specifiche)

    • dimensioni

    • materia e tecnica

    • eventuale numero di inventario

    • estremi dell’eventuale provvedimento di dichiarazione

Alla richiesta andranno allegati:

  • Decreto di dichiarazione di interesse ove esistente;

  • Relazione storico-artistica e/o indicazione delle informazioni in possesso, anche bibliografiche e documentarie, riguardanti autografia, cronologia, storia, tecnica, contesto di produzione/provenienza dell’opera, eventuali interventi eseguiti in passato;

  • Rilevamento dettagliato delle condizioni conservative dell’opera, ove necessario differenziate a seconda dei diversi elementi costitutivi del manufatto (es. supporto, preparazione, pellicola pittorica ecc.);

  • Relazione tecnica di intervento contenente:

    • adeguata documentazione fotografica dello stato di conservazione dell’opera (d’insieme e di dettaglio, fronte/retro per le opere bidimensionali e dei diversi lati per le opere tridimensionali), con riferimento specifico alle criticità conservative di cui al punto precedente;

    • indicazione delle eventuali indagini scientifiche previste, suddivise per tipologia, non distruttive e con l’indicazione dei relativi obiettivi diagnostici/conoscitivi prefissati per ciascuna di esse;

    • documentazione grafica di rilievo del degrado;

    • descrizione dettagliata, in ordine cronologico, delle operazioni previste nelle diverse fasi dell’intervento, differenziate a seconda dei diversi elementi costitutivi del manufatto;

    • indicazione dei prodotti utilizzati nelle varie fasi citate al punto precedente con relative schede tecniche, in particolare dei prodotti di recente introduzione nel campo del restauro;

    • indicazioni di manutenzione periodica post intervento al fine di garantire la corretta conservazione dell’opera

Qualora il bene oggetto di intervento debba essere spostato presso il laboratorio del restauratore, sarà necessario richiedere anche l’autorizzazione allo spostamento temporaneo.

Restauro di superfici decorate dell’architettura

Il restauro delle superfici decorate dell’architettura (dipinti murali, stucchi, mosaici, apparati scultorei connessi all’architettura, rilievi, strutture lignee decorate, tappezzerie, carte da parati, rivestimenti ceramici, elementi decorativi metallici ecc.) è di frequente incardinato in un più ampio progetto generale di intervento relativo a un immobile. In tal caso, per informazioni sugli adempimenti, il modulo standardizzato di richiesta e la documentazione progettuale necessaria si rimanda alla specifica pagina dedicata.

Qualora la presenza di superfici decorate emergesse in una fase successiva alla presentazione del progetto generale relativo all’immobile, ad esempio in seguito ad ulteriori approfondimenti e indagini stratigrafiche, sarà necessario presentare apposita integrazione con progetto specialistico relativo alle superfici, per il quale si rimanda alle informazioni contenute nella pagina di cui al link sopracitato.

Qualora alcune parti smontabili (boiserie, tappezzerie, elementi lignei o metallici ecc.) necessitino di essere temporaneamente rimosse e trasportate presso il laboratorio del restauratore per consentire l’intervento conservativo, sarà necessario richiedere anche l’autorizzazione allo spostamento temporaneo (per le relative specifiche)

Si ricorda che nel caso di interventi svolti nell’ambito di lavori pubblici è prevista, in fase di progettazione preliminare, la redazione di una scheda tecnica (introdotta dal DM 154/2017 - Regolamento Mibact sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati), identificata come il documento che:

  • descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene

  • descrive eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene

  • fornisce indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare

  • individua e classifica, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale che interessa il bene oggetto dell’intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell’intervento

Nei lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico la scheda tecnica è redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica è redatta da un archeologo.

L’esecuzione di interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici è sempre riservata esclusivamente a restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia (art. 29, comma 6 del D. Lgs. 42/2004)

Il profilo di competenza del restauratore è individuato ai sensi dell’art. 1 comma 1 del DM 26 maggio 2009, n. 86, Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio:

“Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice, è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale.

A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione.”

Dal combinato disposto degli artt. 29 e 182, comma 1-bis, del Codice sono da considerarsi restauratori di beni culturali i soggetti inclusi negli elenchi attestanti l’abilitazione all’esercizio della professione emanati con Decreto del Direttore Generale Educazione e Ricerca, in costante aggiornamento, con relativi settori professionali di competenza:

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Si ricorda infine che il Codice dei beni culturali e del paesaggio protegge con una disposizione specifica gli elementi decorativi degli edifici, a prescindere dalla relativa epoca di esecuzione e dal fatto che l’edificio cui pertengono sia oggetto di provvedimento di tutela.

Ai sensi dell’art. 50, infatti, è necessario chiedere l’autorizzazione del Soprintendente per poter “disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista”, nonché “di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia” (cfr. Legge 7 marzo 2001, n. 78 - Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale)

Funzionari responsabili dell’istruttoria:

Funzionari storici dell’arte e restauratori secondo le competenze territoriali.

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